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Il decreto legge "Salva Italia" coordinato con la legge di conversione Il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. "Salva Italia") "Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", pubblicato sul S.O. n. 251 alla G.U. n. 284 del 6/12/2011,
coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214 pubblicata sul
S.O. n. 276 alla G.U. n. 300 del 27/12/2011, è riportato per estratto limitatamente
all'art.4 qui di seguito. Proroga a tutto il 2012 gli incentivi già vigenti sul 55%, annunciando nel contempo che dal 2013 detti incentivi saranno
sostituiti con le detrazioni fiscali del 36% già ora utilizzate per le ristrutturazioni edilizie.
In azzurro le modifiche introdotte dalla legge di
conversione.
D.L. 6/12/11 n. 201
coordinato con legge di conversione. Disposizioni urgenti per
la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Art. 4.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 11, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle
seguenti: 15, 16 e 16-bis”;
b) nell’articolo 12, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle
seguenti: 15, 16 e 16-bis”;
c) dopo l’articolo 16, è aggiunto il seguente:
“Art. 16-bis (Detrazione delle spese per
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
degli edifici)
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo
pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed
effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono,
sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli
interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 effettuati sulle parti comuni di edificio
residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità
immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle
loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a
seguito di eventi calamitosi, ancorchè non rientranti nelle categorie di cui
alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato
di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad
oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più
avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione
per le persone portatrici di handicap in situazione
di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli
edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati
sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono
essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette,
acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare
sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio,
nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della
suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i
centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli
infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1
sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi
della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta
anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e
da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei
lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione
spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari,
in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti,
che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare
risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque,
entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al
comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono
realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente
all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio
dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione è cumulabile con le
agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione è ripartita in dieci quote
annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in
quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unità
immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1
la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti
periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona
fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la
fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente
all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo
1998, n. 60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di
attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre
1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione
edilizia”.
10. Con successivo decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”;
d) nell’articolo 24, comma 3 dopo le parole: “e i)”, sono aggiunte le
seguenti:“, e dell’articolo 16-bis”.
2.
All’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti:
«2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«dicembre 2011»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«dicembre 2011» e le parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti:
«giugno 2012».
3. Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre
2010, n. 220
, le parole “31 dicembre 2011” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012. Le
disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per
interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria“. Ai relativi oneri,
valutati in 6,58 milioni di euro per l’anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di
riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. La detrazione
prevista dall’articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917
, come
introdotto dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a
decorrere dal 1° gennaio 2013.
5. Le disposizioni del presente articolo entrano
in vigore il 1° gennaio 2012.
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Per la sua particolare importanza nell'economia
nazionale, riportiamo anche l'intero D.L. 6/12/2011 n. 201 coordinato con la
legge di conversione 22/12/2011 n. 300.
D.L. 6/12/11 n. 201
coordinato con legge di conversione 22/12/2011 n. 300. Disposizioni urgenti per
la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
La legge di stabilità 2011
La legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di
stabilita' 2011), pubblicata sul S.O. n. 281 alla G.U. n. 297 del 21/12/2010 e
riportata per estratto limitatamente al comma 48 qui di seguito, proroga a tutto
il 2011 gli incentivi già vigenti sul 55%, inserendo la novità che quanto speso
nel 2011 sarà detraibile al 55% in 10 anni, anziché in 5 come in precedenza.
Tutto il resto rimane inalterato.
L. 13/12/10
n. 220. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2011). Art. 1 (estratto).
48. Le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella
misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La
detrazione spettante ai sensi del presente comma e` ripartita in dieci quote
annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
La legge finanziaria
2008
La legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" pubblicata sul
Supplemento Ordinario n. 285 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/07 e
riportata per estratto qui di seguito, limitatamente ad alcuni commi di
interesse energetico e ambientale, proroga gli incentivi già previsti dalla
Finanziaria 2007 sino a tutto il 2010 e ne introduce di nuovi. In particolare:
- i
Comuni possono introdurre un'aliquota ICI ridotta, inferiore al 4 per mille,
per coloro che installano impianti energetici da fonte rinnovabile;
- sono
prorogate al 2010 le agevolazioni previste dalla Finanziaria 2007, commi
344, 345, 346, 347, 353, 358 e 359 ossia per la riqualificazione globale di
edifici, la coibentazione di strutture orizzontali e verticali, la
sostituzione di finestre comprensive di infissi, l'installazione di pannelli
solari, le sostituzioni di impianti di riscaldamento con altri dotati di
caldaie a condensazione, la sostituzione di frigo e congelatori,
l'installazione di motori e inverter ad alta efficienza;
- è
stata corretta la tabella delle trasmittanze per le strutture opache
orizzontali;
- le detrazioni fiscali
possono ora essere ripartite in quote annuali uguali da tre a dieci anni, a
scelta del contribuente;
- non è più necessario
l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica per
l'installazione di finestre comprensive di infissi e di pannelli solari
termici;
- sono
previste agevolazioni fiscali per il gasolio e il gpl utilizzati in zone
montane e per le reti di riscaldamento alimentate a biomassa o energia
geotermica;
- la
detrazione fiscale del 55% si applica anche alla sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con
impianti geotermici a bassa entalpia;
- il
rilascio del permesso di costruire dal 2009 è subordinato all'installazione
di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
alla certificazione energetica dell'edificio e a caratteristiche strutturali
dell'edificio finalizzate al risparmio idrico.
- Dal 2010 è vietata la
commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche
inferiori alla A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3. Dal 2011
è vietata la commercializzazione delle lampadine a incandescenza e degli
elettrodomestici privi di interruttore dell'alimentazione dalla rete
elettrica.
- E' istituito un fondo di
1 milione di euro presso il Ministero dell'Economia e Finanze per finanziare
campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi
energetici. E' istituito un fondo di 40 milioni di euro presso il Ministero
dell'Ambiente per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza
energetica e per la promozione della produzione di energia elettrica da
solare termodinamico.
L. 24/12/07
n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008). Art. 1 (estratto).
6. All'articolo 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La deliberazione di cui al
comma 1 può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota
agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i
soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione
di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per
gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di
fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al
presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni.»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto passivo che, a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della
casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal
comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi
2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del
presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale».
20.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano,
nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il
31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche
alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione
invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta
agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.
21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui al
medesimo periodo del comma 20.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353,
358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto
disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante
disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte
le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per
le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. La tabella 3 allegata alla legge 27
dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1o gennaio
2007, dalla seguente:
«Tabella 3
(Art. 1, comma 345)
|
Zona climatica |
Strutture opache verticali
(W/m2K) |
Strutture opache orizzontali |
Finestre comprensive di infissi (W/m2K) |
|
Coperture (W/m2K) |
Pavimenti (W/m2K) |
|
A |
0,72 |
0,42 |
0,74 |
5,0 |
|
B |
0,54 |
0,42 |
0,55 |
3,6 |
|
C |
0,46 |
0,42 |
0,49 |
3,0 |
|
D |
0,40 |
0,35 |
0,41 |
2,8 |
|
E |
0,37 |
0,32 |
0,38 |
2,5 |
|
F |
0,35 |
0,31 |
0,36 |
2,2 |
24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai
fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di
quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a
scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive
di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1,
non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b),
della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.
240.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali
sul gasolio e sul Gpl impiegati in zone montane e in altri specifici territori
nazionali di cui all’articolo 5 del decreto legge 1°ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le
disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del
medesimo decreto legge.
286.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 347,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle
condizioni previste,anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti
geotermici a bassa entalpia.
288. A decorrere dall’anno
2009, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del
permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica
dell’edificio, così come previsto dall’articolo 6 del citato decreto legislativo
n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile
finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.
289. All’articolo 4 del Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, il comma1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai
fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli
edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione
energetica non inferiore a 1 kWper ciascuna unità abitativa, compatibilmente con
la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di
estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione
energetica minima è di 5kW».
Art. 2 (estratto).
162. Al fine di incentivare il
risparmio e l'efficienza energetica è istituto, a decorrere dall'anno 2008,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo
per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di
euro. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle
misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare
l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per
la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle
a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza
della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli
elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. A
decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di
elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla
classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche
all'interno di apparati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, i princìpi e i criteri a cui si devono
informare le campagne informative di cui al presente comma.
163. A decorrere dal 1°
gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l'importazione, la
distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché
l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un
dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.
322. È istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza
energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e
climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da
solare termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui
al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere
sulle risorse di cui al comma 321. Entro cinque mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di
utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con
regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante
l'attivazione di fondi di rotazione.
E' disponibile
il testo integrale della
Finanziaria 2008 (pdf, 787 kb).
La legge finanziaria 2007
La legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", pubblicata
sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/06 e
riportata qui di seguito per estratto limitatamente ai commi da 344 a 365, dispone
interessanti incentivi per il risparmio energetico che in molti
casi coprono più della metà dei costi che dovremmo sostenere.
In particolare è prevista una detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute
per:
-
riduzione delle dispersioni termiche degli
edifici (commi 344 e 345);
-
installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346);
-
installazione di caldaie a condensazione
(comma 347);
-
costruzione di nuovi edifici ad altissima
efficienza energetica (comma 351).
E' prevista, invece, una detrazione del 20% per:
-
acquisto di frigoriferi o congelatori ad alta
efficienza (comma 353);
-
acquisto di televisori dotati di
sintonizzatore digitale integrato (comma 357);
-
installazione di motori elettrici ad alta
efficienza o variatori di velocità (commi 358 e 359).
E' prevista, infine, una detrazione del 36% per:
-
sostituzione, nel settore commerciale, di
apparecchi illuminanti e lampade a incandescenza con altri/e ad alta efficienza
e installazione di regolatori di flusso luminoso (comma 354).
Da ultimo, si noti che sono anche finanziati interventi di
carattere sociale da parte degli enti locali per ridurre i costi energetici a
carico di soggetti economicamente svantaggiati (comma 364).
Per i dettagli, si rimanda alla lettura degli opuscoli e
delle pagine specifiche di questo sito. E' disponibile anche il
testo integrale della Finanziaria con i relativi allegati (pdf 16,3 MB).
Si noti che dovrà essere modificata la
tab. 3 relativa al comma 345 in quanto non corretta.
L. 27/12/06
n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007).
...(omissis)...
344. Per
le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono
un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione
invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati
nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di
pari importo.
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita'
immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di
60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che
siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della
Tabella 3 allegata alla presente legge.
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative
all' installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e
universita', spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di
pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fmo a un valore
massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di
pari importo.
348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 e' concessa con
le modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n.
41, e successive modificazioni, sempreche' siano rispettate le seguenti
ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e' asseverata da un
tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora
introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un
"attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un
professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia
primaria di calcolo, o dell'unita' immobiliare ed i corrispondenti valori
massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o,
ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova
costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche
l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche
dell'edificio o dell'unita' immobiliare, a seguito della loro eventuale
realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato
di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le
definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le
disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.
350. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di
costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo
tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna
unita' abitativa".
351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di
edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di
inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi,
che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per
metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per
cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1,
annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' del fabbisogno di
energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un
contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il
predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di
progettazione.
352. Per l'attuazione del comma 351 e' costituito un Fondo di 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono fissate le condizioni e le modalita' per l'accesso e
l'erogazione dell'incentivo, nonche' i valori limite relativi al fabbisogno di
energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.
353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la
sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi
apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro
per ciascun apparecchio, in un'unica rata.
354. Ai soggetti esercenti attivita' d'impresa rientrante nel settore del
commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione
nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006,
spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei
costi sostenuti nei seguenti casi:
a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad
alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;
b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade
fluorescenti di classe A purche' alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto
rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;
c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di
lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento
ottico, maggiore o uguale all'80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio
ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del
flusso luminoso.
355. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito
per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354.
356. All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al
comma 362.
357. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista
della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli
utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per
l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.
880, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese
sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad
un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio
televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione
dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per
il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, si assume, quale imposta del periodo d'imposta precedente,
quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del
primo periodo del presente comma.
358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per
l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza
elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonche' per la sostituzione di motori
esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5
e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo
della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata.
359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per
l'acquisto e 356. l'installazione di variatori di velocita' (inverter) su
impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro
per intervento, in un'unica rata.
360. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza
e i variatori di velocita' (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di
spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocita'
(inverter) di cui ai medesimi commi, nonche' le modalita' per l'applicazione di
quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle
disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.
361. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al
comma 357 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralita'
tecnologica e la compatibilita' con le piattaforme trasmissive esistenti,
nonche' le modalita' per l'applicazione di quanto disposto al medesimo comma
357.
362. Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul
valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera,
in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto
al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, e' destinato, nel limite di 100
milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a
copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della
fornitura energetica per finalita' sociali.
363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una
dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.
364. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le
modalita' e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma
362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte
dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili
a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una
somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di
efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361.
365. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati
accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la
individuazione o la creazione, ove non siano gia' esistenti, di strutture
amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la
gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte
essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362.
...(omissis)...

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